Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre istanze, come formulate nell’atto di intervento, ha sospeso sentenza di primo grado, concernente giudizio in cui il nostro assistito non aveva partecipato, dando atto della violazione dei generali principi in materia di litisconsorzio necessario ed impugnativa di tutti gli atti della procedura, così deducendo:”tenuto anche conto della circostanza che gli atti conclusivi della procedura non hanno costituito oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado definito con la sentenza appellata, con la conseguenza che l’interveniente non è stato posto nelle condizioni di esercitare alcuna difesa, avendo il resistente solo successivamenteproposto ricorso avverso tali atti…