Con la sentenza n. 33964 del 2022 del 17.11.2022 i Giudici del Palazzaccio fissano il seguente principio:”
Non può ritenersi conforme alla normativa relativa al riscontro di usurarietà dei negozi di credito…la decisione assunta dalla Corte di Appello…che ha escluso dal novero delle voci economiche rilevanti la capitalizzazione degli interessi passivi…si deve ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito; e che in quanto tale la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del credito…”.