La Corte di Cassazione con ordinanza del 3.11.2022 ha stabilito l’importante principio – in contrasto con l’impostazione monopolistica ed universalistica dei titolari di marchi dotati di rinomanza – che la riproduzione in miniatura di un modellino della Ferrari, con apposizione in piccolo dello stesso marchio della casa produttrice, non costituisce uso illecito dello stesso, non configurando né contraffazione né causando un pregiudizio di carattere economico alla nota casa automobilistica sotto il profilo della “dilution” del segno distintivo
MARCHIO FORTE NON FU’ COSI’ FORTE! CASO FERRARI/BRUMM
Mario Cigliano2022-11-08T12:37:48+00:00Novembre 8th, 2022|Categorie: Cassazione civile|Tag: Marchio|