BANCA.
Nei mutui espressi in valuta estera la banca deve avvertire il cliente non solo del generico rischio di cambio ma anche del contesto economico prevedibile che può comportare un simile rischio.
Corte giustizia UE , sez. I , 10/06/2021 , n. 609.
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l’estensione della durata di detto contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata del contratto medesimo.