BANCA.
Responsabilità della banca per fatto illecito dei propri incaricati e nesso di occasionalità necessaria tra fatto illecito e esercizio delle mansioni.
Cassazione civile , sez. I , 12/05/2021 , n. 12662.
Gli istituti di credito rispondono ordinariamente dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per «occasionalità necessaria» all’esercizio delle mansioni. Il nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, va inteso nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base a un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi o illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.