EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
PIANI DI ZONA IN GENERALE.
T.A.R. , Salerno , sez. I , 26/09/2013 , n. 1936-
La l. n. 167 del 1962 prevede, all’art. 3 comma 4, che il piano per l’edilizia economica e popolare, formato dai comuni ai sensi dell’art. 1 della stessa legge, possa derogare alle disposizioni del piano regolatore generale e in tal caso, costituisce variante al piano regolatore stesso; sicché per consentire la realizzazione di programmi costruttivi nei comuni che non dispongono di piani per l’edilizia economica e popolare l’art. 51, l. n. 865 del 1971 prevede poi che gli stessi siano localizzati, su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale, nell’ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.