EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
PIANI DI ZONA.
Consiglio di Stato , sez. V , 25/07/2014 , n. 3967
L’art. 8 l. n. 25 del 1980 ha previsto che se l’area occorrente per la realizzazione degli alloggi e delle relative opere di urbanizzazione non è stata già acquisita dal Comune ovvero, pur essendo nella sua disponibilità, ha una destinazione urbanistica diversa da quella edificatoria ovvero non è inclusa nei piani di zona per l’edilizia residenziale pubblica, alla delibera comunale con la quale viene adottato il programma costruttivo e che equivale, comunque, a variante degli strumenti urbanistici, si applica l’art. 51 l. 22 ottobre 1971 n. 865 che va interpretato nel senso che l’amministrazione comunale non solo può attivare procedimenti aventi l’effetto di varianti dello strumento urbanistico ma può anche modificare ed integrare le precedenti delibere che abbiano già destinato le aree a zone di edilizia residenziale pubblica, modificando le medesime delibere; ne consegue che l’amministrazione può incidere sulla specifica localizzazione degli edifici già oggetto di progettazione e, ove precedenti atti di approvazione del p.e.e.p. abbiano localizzato gli edifici anche in aderenza a quelli preesistenti determinandone le caratteristiche, può esplicitare che la precedente localizzazione.