Cassazione civile , sez. lav. , 19/07/2021 , n. 20560
Pubblico impiego, anche il patteggiamento può giustificare il licenziamento.
Nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle autorità pubbliche, e quindi anche in quelli contro i dipendenti della p.a., a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p. , come modificati dalla l. n. 97 del 2001 , la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; ne consegue che quando la contrattazione collettiva fa riferimento, per la graduazione delle sanzioni disciplinari a carico del pubblico dipendente, alla sussistenza, per i medesimi fatti, di sentenza di condanna penale, quest’ultima, in ragione del disposto del citato art. 653, deve presumersi riguardare anche il caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ art. 444 c.p.p. Il riferimento dell’ art. 653 c.p.c. , al giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità non vale poi a delimitare la valenza della norma alla sola fase amministrativa della valutazione disciplinare, essendo evidente che l’ordinamento, per non contraddire se stesso, non potrebbe riconoscere l’efficacia di giudicato alla sentenza penale di patteggiamento