Occorre sottoporre alla Corte di giustizia il seguente quesito: se l’art. 3 della VI direttiva Ce, applicabile (art. 22) pure alla scissione mediante costituzione di nuove società, – nella parte in cui stabilisce che (a) “se un elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione e l’interpretazione di quest’ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle società beneficiarie ne è solidalmente responsabile” , e che (b) “gli Stati membri possono prevedere che questa responsabilità solidale sia limitata all’ attivo netto attribuito a ciascuna società beneficiaria” – osti a un’interpretazione della norma di diritto interno costituita dall’art. 2506-bis, comma 3, c.c. che intenda la responsabilità solidale della beneficiaria riferibile, quale “elemento del passivo” non attribuito dal progetto, oltre alle passività di natura già determinata, anche (i) a quelle identificabili nelle conseguenze dannose, prodottesi dopo la scissione, di condotte (commissive o omissive) venute in essere prima della scissione stessa o (ii) delle condotte successive che ne siano sviluppo, aventi natura di illecito permanente, generative di un danno ambientale, i cui effetti, al momento della scissione, non siano ancora compiutamente determinabili».