Tribunale Venezia Sez. spec. Impresa, 05/05/2021, n.834
L’art. 2358 c.c. vieta di prestare assistenza finanziaria per l’acquisto di proprie azioni: la norma, dettata per le s.p.a., e applicabile anche alle cooperative in forza del richiamo operato dall’art. 2519 c.c., contiene, nei commi 2 e 3, una serie di condizioni che devono tutte coesistere per rendere legittimo il finanziamento dell’acquisto di azioni proprie, se tali condizioni non sono rispettate, l’acquisto azionario è nullo, così come il relativo finanziamento.