In caso di violazione dell’obbligo di verifica da parte del creditore del merito creditizio del consumatore la sanzione deve essere proporzionata e dissuasiva
Dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 risulta che, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore, obbligo che può, eventualmente, includere la consultazione delle banche dati pertinenti. Tale obbligo persegue altresì l’obiettivo di responsabilizzare il creditore e di evitare che quest’ultimo eroghi un credito a consumatori insolvibili e, poiché mira a tutelare i consumatori contro i rischi di indebitamento eccessivo e di insolvenza, riveste, per il consumatore, un’importanza fondamentale.