Sulla distinzione tra « stazioni di servizio » e « stazioni di rifornimento »
La distinzione tra « stazioni di servizio » e « stazioni di rifornimento », contemplata nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 8599 dell’11 gennaio 1960 adottata in vigenza del codice della strada di cui al d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, è del tutto sconosciuta alle norme del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ( Nuovo codice della strada ), del d.P.R. 18 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ), del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e della l.r. Lazio 2 aprile 2001 n. 8; pertanto detta distinzione non può essere utilizzata per negare l’autorizzazione all’apertura dei « servizi integrativi e accessori » all’impianto di distribuzione carburanti, tra i quali l’autolavaggio e la somministrazione di alimenti e bevande, espressamente consentiti nella delibera del consiglio comunale recante il piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti.