Con sentenza del Giudice Tributario di primo grado è stato accolto il ricorso dello scrivente studio che aveva impugnato l’Avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, non avendo il contribuente ritrasferito l’immobile entro il triennio dalla data dell’atto di acquisto. Il Giudice ha accolto il ricorso  sui seguenti rilievi: “…Passando quindi al merito della questione demandata alla cognizione del Collegio, in funzione della censura incentrata sull’esistenza di una causa di forza maggiore, che costituisce la ragione liquida del ricorso, preme osservare che la tesi postulata dalla ricorrente coglie pienamente nel segno. In tale ottica occorre evidenziare che l’evento preclusivo della vendita, diversamente da quanto opinato dall’Agenzia delle Entrate, non è il contratto di locazione in sé, il quale rappresenta legittima espressione del principio costituzionale della libertà di impresa, già in essere al momento dell’acquisto, ma la sopravvenuta morosità del conduttore e la conseguente indebita occupazione dell’immobile, che ha costretto la contribuente ad esperire un procedimento per convalida di sfratto dinanzi al Tribunale di Modena; del resto le prime morosità si sono verificate circa due anni dopo la stipula del contratto di compravendita , come risulta dalla stessa intimazione, per cui sicuramente sussiste una causa di forza maggiore imprevista ed imprevedibile che ha oggettivamente impedito, in concreto, a prescindere da considerazioni meramente astratte ed apodittiche, la rivendita dell’immobile nel triennio ad un prezzo ragionevole ed equo. Giova sottolineare, infine, che dagli atti di causa emerge la condotta assolutamente diligente e scrupolosa di parte attrice, a fronte di un comportamento non certo leale del conduttore del cespite, liberato solo in data 29.1.2019…”.