Una volta trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA per l’esercizio del potere inibitorio, l’Amministrazione rimane titolare della facoltà di utilizzare i suoi poteri di vigilanza e sanzionatori in materia urbanistica ed edilizia in via di autotutela, ma per provvedere in tal senso deve verificare la sussistenza di tutti i presupposti ed assicurare tutte le garanzie stabilite dalla vigente disciplina per l’uso dello strumento dell’autotutela, che va ad incidere su una realtà fattuale e giuridica già consolidata e, come tale, non può prescindere dalla partecipazione del privato al procedimento di secondo grado e dall’attenta ponderazione dell’interesse privato in rapporto all’attualità dell’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto ormai formatosi.