Secondo un’interessante sentenza del Tribunale di Milano affinché il Tribunale possa nominare l’organo di controllo non basta una semplice inerzia dell’assemblea, ma occorre che si sia comunque proceduto all’approvazione del bilancio che renda obbligatoria la nomina. Ciò anche perché il regime della prorogatio ex art. 2385 c.c.non varrebbe per i sindaci.
Da segnalare differenti pronunce di altre Corti, tra cui Torino seconda cui il potere vicario del Tribunale è sempre esercitabile in caso di inerzia dell’Assemblea nella nomina dell’organo che sia venuto meno per qualsiasi causa.