Pur nel nuovo sistema introdotto dagli artt. 2 e 3, l. n. 241 del 1990 , il silenzio serbato sull’istanza ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 non ha natura di silenzio – inadempimento (cui conseguirebbe l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere), ma di silenzio provvedimentale (avente contenuto tipizzato, di atto tacito di reiezione dell’istanza), con la conseguenza che, una volta decorso il termine di 60 giorni, si forma il silenzio – rigetto, che può essere impugnato dall’interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento, senza che però possano ravvisarsi in esso i vizi formali propri degli atti, quali i difetti di procedura o la mancanza di motivazione.