Il Tribunale di Roma con sent. 1783/2023 del 02/02/2023 ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo così statuendo:”
Nel caso in esame, la Banca opposta non ha esaustivamente e integralmente assolto all’onere probatorio su di essa gravante, omettendo di produrre tutti gli estratti conto dall’apertura del rapporto bancario di conto corrente di corrispondenza su cui poggiava l’apertura di credito sino alla sua chiusura. Non risulta depositato, infatti, alcun estratto conto del conto corrente sul quale è stata operata l’apertura di credito, al fine di individuare le somme utilizzate ed il saldo finale, nonché l’applicazione delle clausole contrattuali contestate dagli odierni opponenti. Peraltro, nel contratto di apertura di credito vengono previste modalità di erogazione collegate alla realizzazione dell’opera edilizia per la quale è stato concesso detto finanziamento. Inoltre, nello stesso contratto di apertura di credito è previsto un richiamo alla normativa che regola i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi di cui l’opposta non fornisce alcun riscontro. Pertanto, nessun riscontro contrattuale e contabile completo idoneo alla completa ricostruzione del rapporto risulta fornito dalla opposta sulla quale grava, come sopra specificato, l’onere probatorio. In sede monitoria, oltre all’estratto conto ex art. 50 TUB – in cui sono indicati, nell’unica pagina che lo compone, solo l’asserito saldo a debito della correntista e l’importo degli interessi convenzionali, senza alcuna specificazione delle singole partite che avrebbero concorso a formare tale saldo – risulta depositata soltanto una parziale contabile di accredito, derivante da una interrogazione bancaria del 2015 (rispetto ad un contratto stipulato nel 2009), che non può condurre ad una completa ricostruzione del rapporto in assenza degli estratti conto completi, rendendo anche superflua l’esperimento di una CTU che non avrebbe potuto procedure ad una completa ricostruzione contabile del rapporto. E ciò tenuto conto che gli opponenti hanno espressamente contestato il saldo contabile risultante dall’estratto conto ex art. 50 TUB, eccependo che “La Banca non ha, dunque, minimamente provato i fatti costitutivi fondanti la propria pretesa creditoria, in quanto non ha prodotto tutti i prospetti, che avrebbero dovuto essere comunicati al cliente ed ai fideiussori, contenenti l’indicazione delle somme prelevate e di quelle versate e, dunque, la situazione del rapporto al momento, nonché la relativa documentazione dell’avvenuta comunicazione degli stessi prospetti. In sostanza, con riguardo ai prospetti, la completezza della produzione nella successione temporale di emissione è necessaria per approdare ad un accertamento del saldo debitore finale, garantito solo da una valutazione integrale e continuativa del loro successivo avvicendarsi. ”