Deve confermarsi la decisione dei giudici di appello circa la sussistenza della responsabilità civile sulla scorta della sproporzione tra la violenta forza dell’azione sportiva ed il contesto di gioco nel caso concreto (fattispecie relativa ai danni occorsi ad un calciatore in conseguenza di un’azione di gioco calcistico, c.d. tackle in scivolata, posta in essere da un avversario e caratterizzata da un’irruenza sproporzionata al contesto di una partita amichevole tra squadre dilettanti).