In materia di contraffazione di marchio di alta rinomanza, al fine di accertare se l’uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio, occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti, fra i quali compaiono, in particolare, l’intensità della celebrità e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati (nella specie, la Corte Suprema cassa con rinvio l’impugnata sentenza d’Appello che, pur avendo espressamente riconosciuto la somiglianza dei segni in conflitto nonché l’alta rinomanza del marchio del ricorrente Gucci, ha soffermato la propria valutazione esclusivamente sul rischio confusorio tra segni e sulla ritenuta insussistente induzione in errore del consumatore avvezzo all’acquisto di prodotti Gucci, avendo il marchio dell’intimato un riempimento in neretto nella gobba della G).