La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell’ articolo 345, comma 3, del Cpc (nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la legge n. 69 del 2009 ) a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile, ovvero che essi – a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado – siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; peraltro, tale produzione resta comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione, non potendo perciò essere effettuata, ad esempio, in comparsa conclusionale.