In accoglimento dell’opposizione dello scrivente Studio, con ordinanza 2335, il Tribunale ha sospeso il decreto ingiuntivo alla stregua dei seguenti assunti:”
-considerato che, allo stato, non appaiono sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione richiesta, atteso che, per giurisprudenza costante, è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541, secondo cui “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto, anche oltre il decennio”); inoltre, in termini generali, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto richiede, non solo che l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ma anche che sussista una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto di credito, di modo che sia possibile, sia pure sommariamente, una valutazione prognostica positiva circa la conferma del decreto ingiuntivo all’esito del giudizio; -nel caso di specie, tuttavia, la Banca ha prodotto gli estratti conto a partire dall’ultimo trimestre del 2009, mentre il conto corrente risulta aperto a far data dal 3 gennaio 2002 (v. doc. 3 del fascicolo monitorio); -rilevato che, inoltre, nel contratto anticipi su fatture (doc. 4 del fascicolo monitorio) risulta indicata, tra le condizioni economiche più significative, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, non anche la pari periodicità degli interessi debitori e creditori; considerato che tale pattuizione fa sorgere una questione – quella dell’eventuale nullità della clausola – che va approfondita nel prosieguo del giudizio; -ritenuto, pertanto, che in questa fase non sussistano elementi che possano condurre ad una valutazione di “approssimativa verosimiglianza” circa l’esistenza dell’intera pretesa creditoria azionata dall’opposta…”