In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. Tosap ), il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt.38 e 39 del D. Lgs. n.507 del 1993, dall’occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico indipendentemente dalla sussistenza o meno di un atto di concessione – autorizzazione all’occupazione del soprassuolo comunale. Il viadotto autostradale costituisce un impianto ai fini della norma di cui si controverte, in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l’utilità. L’occupazione debba considerarsi propria dell’ente concessionario e vada dunque assoggettata alla tassa ai sensi dell’art.38, comma 2, in quanto la società concessionaria è l’esecutrice della progettazione e della realizzazione dell’opera pubblica (D. Lgs. 12 aprile 2006 n 163, art.143, comma 1) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati (art.143 comma 2) per la durata di regola non superiore a trenta anni (art.143 comma 6), a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa il bene che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni. Ne deriva che l’esenzione prevista dall’art.49 lett.a) del citato decreto non spetta in quanto non si configura l’occupazione da parte dello Stato.