In tema di imposta di registro, l’art.22 del D.P.R. n.131 del 1986 consente di liquidare a titolo di imposta principale, il tributo dovuto in relazione all’atto sottoposto a registrazione ed alle disposizione nello stesso enunciate. Pertanto, l’atto di accollo di mutuo che contenga l’enunciazione di un contratto preliminare intervenuto tra le stesse parti, trattandosi di atto a contenuto patrimoniale non registrato rientra tra le fattispecie della citata norma, in quanto il contratto preliminare è tipicamente un contratto ad effetti obbligatori e, come tale si intende concluso nel momento e nel luogo in cui le parti raggiungono l’accordo, inteso come incontro delle volontà, su tutti gli elementi rilevanti del regolamento contrattuale, ovverosia al momento della sottoscrizione.