Quando le deliberazioni dell’ANAC contengono vincoli conformativi puntuali alla successiva attività dei soggetti vigilati, in capo ai quali non residuano facoltà di modulazione quanto al contenuto e all’estensione, rappresentano provvedimenti lesivi nei confronti dei quali va garantita la tutela del diritto di difesa del destinatario (art. 24 Cost.).
Nella specie il collegio ha ritenuto impugnabile la delibera con la quale l’ANAC ha concluso il procedimento di vigilanza, ritenendo sussistenti ‘gravi disfunzioni e irregolarità’ nell’esecuzione dell’appalto in relazione a diversi aspetti, invitando l’amministrazione committente a comunicare ‘le misure che intende adottare alla luce dei rilievi dinanzi evidenziati’ e disponendo, altresì, la trasmissione dell’atto alla Procura regionale della Corte dei conti e alla locale Procura della Repubblica.