Il contributo concessorio è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio: ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare; ne consegue che, qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, sorge a carico dell’Amministrazione, ex art. 2033 c.c. , l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione nonché, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione, con la precisazione che il diritto alla restituzione sorge non solo nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente.