L’ art. 14, comma 2, legge n. 689/81 , nel riferirsi all’accertamento, e non alla data di commissione della violazione, va inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l’attività volta a verificare tutti gli elementi dell’infrazione; l’accertamento della violazione non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l’esistenza di tutti gli elementi dell’infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell’infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.