La modificazione statutaria della facoltà riconosciuta al socio di conferire delega a terzi per partecipare all’assemblea dei soci ed ivi esercitare il diritto di voto non concerne in sé il riconoscimento del diritto di voto stesso riconnesso alla qualifica di socio, ma inerisce esclusivamente ad una modificazione delle facoltà e del diritto di farsi rappresentare in assemblea: tale modifica, pertanto, non può essere qualificata come modifica dello statuto concernente i diritti di partecipazione e, di conseguenza, non fa sorgere il diritto di recesso, ex art. 2437, lett. g) c.c. , richiamato dall’ art. 2519 c.c. per le società cooperative.