La diligenza qualificata richiesta al banchiere nell’adempimento della propria obbligazione di protezione implica che “nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile “ictu oculi”. Cioè la necessità di una diligenza qualificata in capo al cassiere di banca cui viene presentato il titolo e tuttavia rileva come la stessa non possa spingersi fino al punto di esigere che lo stesso abbia la competenza di un grafologo.