L’ art. 14, par. 4, lett. a), i), e 5, direttiva 2011/83/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/Cee del Consiglio e della direttiva 1999/44/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/Cee del Consiglio e la direttiva 97/7/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: esso esonera il consumatore da qualsiasi obbligo di pagare le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, qualora il professionista di cui trattasi non gli abbia trasmesso le informazioni di cui a tale art. 14, par. 4, lett. a), i) , e tale consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l’esecuzione di tale contratto (la Corte si è così pronunciata nell’ambito di una controversia promossa da un consumatore tedesco che aveva concluso un contratto di servizi con un’impresa per lavori sul proprio impianto elettrico ma non era stato informato della possibilità di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi).