T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 10/04/2023, n.111

In materia di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione va effettuato secondo il criterio ordinario che ha riguardo alla natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio, distinguendo la fase che precede l’assegnazione dell’alloggio, contraddistinta dall’esercizio di pubblici poteri, dalla fase successiva, nella quale si svolge un rapporto soggetto alle regole di diritto privato. La fattispecie fuoriesce dall’ambito di applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., in tema di giurisdizione esclusiva, atteso che l’assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica residenziale non dà luogo ad un rapporto di concessione di bene pubblico, quanto invece ad un rapporto privatistico di carattere paritetico riconducibile a quello locativo.