Il Tar Toscana, in accoglimento del nostro ricorso, ha dato applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia come elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia che richiede all’uopo una congrua motivazione, statuendo il seguente principio:”
Sul punto il provvedimento difetta di motivazione, non essendo sufficiente il mero richiamo all’avviso di conclusione delle indagini preliminari: “in materia di autorizzazioni di polizia, l’Amministrazione, pur esprimendo una valutazione discrezionale circa il requisito di non affidabilità del privato, non può comunque prescindere, nei provvedimenti di diniego o di revoca, da una congrua ed adeguata motivazione, onde evidenziare le specifiche ragioni che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi con la conseguenza che, “qualora si tratti di denunce penali ovvero di segnalazioni della Autorità di P.S., l’Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente, od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un’autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base” (TAR Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, 25 marzo 2004, n. 122 e TAR Campania, sez. V, n. 1357/2017)” (TAR Lazio – Roma, sez. 1 ter, 25.7.2023, n. 12512).