Interessante pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’uomo che con sentenza depositata il 7.12.2023 nel procedimento rubricato al n. 26604/2016, ha evidenziato che i provvedimenti fiscali non sono esenti da controllo da parte della Corte Europea, evidenziando come gli Stati, pur essendo autonomi in materia fiscale, non possono non tenere presente la tutela del diritto di proprietà, evitando in tal modo oneri eccessivi per i soggetti interessati, tali da determinare un danno alla loro situazione finananziaria.
In particolare la Corte Europea ha posto in evidenza come violi l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU una disciplina fiscale che introduca una sovratassa su un reddito presunto, non basato pertanto nè sul reddito dichiarato, nè su quello effettivo.
Lo Stato, in tal caso, ha violato il principio della presunzione di accuratezza e veridicità della dichiarazione dei redditi.
Pertanto il metodo scelto dal legislatore per combattere l’evasione non è sufficientemente fondato su una basa ragionevole, addebitando un onere finanziario sproporzionato, determinando una violazione del “giusto equilibrio” tra gli interessi pubblicistici e quelli della Convenzione dei diritti dell’uomo!