Con ordinanza del Tribunale di Roma depositata in data 16.12.2022 Il Giudice incaricato ha così disposto:”… sciolta la riserva assunta a verbale d’udienza del 15-11-2022; rilevato che nelle more del suddetto processo civile è intervenuta l’Ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21768/2021 che ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo innanzi al quale ha rimesso le parti anche per la liquidazione delle spese, dovendosi intendere per parti tutte quelle che si sono costituite innanzi alla Corte di Cassazione; ritenuto, pertanto, che in seguito alla suddetta pronuncia sulla giurisdizione l’attuale giudice ordinario preventivamente adito non possa più emettere provvedimenti nel processo, in quanto privo del potere giurisdizionale in osservanza del “dictum” della suddetta pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite; rilevato che il precedente giudice istruttore non aveva sospeso il processo, rinviato per conclusioni, poi pervenuto in prosieguo all’udienza ultima del 15-11-2022, essendo in teoria possibile la decisione prima della pronuncia sulla giurisdizione, ma non essendo attualmente più possibile emettere provvedimenti da parte del giudice inizialmente adito stante l’intervenuta pronuncia che ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo; …. P.Q.M. prende atto dell’intervenuta Ordinanza n. 21768/2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite per effetto della quale lo scrivente giudice civile non può procedere in quanto carente di giurisdizione, dichiara di conseguenza la sopravvenuta improcedibilità del processo inizialmente incardinato innanzi alla II Sezione Civile del Tribunale di Roma, essendo stata dichiarata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la giurisdizione del giudice amministrativo.”