In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce -potere conferito dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.8 e ribadito, con più generale portata, dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.6 , comma 2, e quindi dal D. Lgs. 27 luglio 2000, n.212, art.10, comma 3 – deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. L’onere di allegare e di dare la prova in giudizio della sussistenza dell’esimente, vale a dire della ricorrenza di siffatti elementi di confusione, grava però sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d’ufficio l’applicabilità dell’esimente né , per conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d’ufficio sul punto.