In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione. Il costo inerente l’assicurazione può essere escluso dal computo del tasso usura soltanto nel caso in cui la polizza stessa rappresenti una garanzia accessoria del tutto autonoma rispetto al contratto di finanziamento, ad esempio nel caso in cui la polizza venga stipulata nell’interesse dell’assicurato e non della finanziatrice.