L’istituto della ratifica dell’operato del “falsus procurator” (art. 1399 c.c.) resta radicalmente estraneo al processo, come si è detto, retto da norme di diritto pubblico, le quali, se è pur vero che hanno lo scopo di soddisfare una privata pretesa, ciò perseguono attraverso un modello improntato a principi largamente non disponibili, fra i quali la necessaria investitura del procuratore alla lite e la ragionevole durata dello stesso.
In questo contesto deve leggersi la previsione di cui all’art. 182 c.p.c., comma 2, prima e dopo la riforma del 2009.
Il testo previgente si differenzia in misura rilevante da quello riformato. Si è evidenziato che la norma non attribuiva al giudice il dovere di assegnare un termine per la sanatoria, pur avendo rilevato il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, bensì la mera facoltà, ben stigmatizzata dall’uso del verbo potere (“il giudice può”). Ma, quel che più rileva, le ipotesi contemplate erano diverse, tanto che il termine viene concesso allo scopo di permettere “la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni”. In altri termini l’impulso del giudice era funzionale alla sanatoria del difetto di rappresentanza in senso sostanziale. Questo spiegherebbe anche la ragione per la quale il giudice non è tenuto alla sollecitazione, in quanto, come si è visto, la condizione dell’azione può essere sanata in ogni tempo con la costituzione della parte legittimata, con l’intervenuto rilascio delle autorizzazioni richieste dalla legge (basti pensare alle pubbliche delibere), con la ratifica da parte del soggetto legittimato (si pensi a un ente privato collettivo) o, infine, con la presenza dell’assistenza del curatore nei casi previsti dalla legge.
Il nuovo testo introdotto dalla riforma del 2009 muta radicalmente il contenuto della disposizione. Alle ipotesi della carenza di legittimazione in senso sostanziale viene aggiunta quella di “un vizio che determina la nullità della procura al difensore” e il termine, da assegnarsi di necessità, ha lo scopo aggiuntivo di consentire “il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”. Inoltre, “L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.