E’ necessitato, di conseguenza, concludere che secondo il vecchio, ma anche il nuovo regime processuale resta preclusa “sanatoria” afferente al difetto di procura speciale per il ricorso di cassazione: occorrendo che la stessa sia rispettosa del principio di specialità, che ne impone, come si è visto, certo e specifico riferimento alla decisione impugnata, non è configurabile un rilascio tardivo per ordine del giudice. Sanatoria incompatibile, per un verso, con la natura di procura speciale, la quale presuppone che il cliente richieda, attraverso il mandato collegato al contratto d’opera, all’avvocato il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo di una data decisione e, per altro verso, con la disciplina di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, che limita l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori agli avvocati iscritti nell’apposito albo; disciplina che resterebbe elusa da una sanatoria con effetto “ex tunc”.