In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l’opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto il credito del gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, avendo quest’ultimo natura pubblicistica e non tributaria, in quanto, da un lato, consiste nell’erogazione di una somma da parte di una banca privata garantita dallo Stato – e non già nell’imposizione ex lege di una prestazione implicante una decurtazione patrimoniale a carico dell’obbligato -, e dall’altro non concorre neppure alla formazione della base imponibile del reddito della società garantita.