L’annullamento di strumenti urbanistici di pianificazione si ripercuote, se del caso e a tutto concedere – sui singoli atti applicativi a valle relativi a terzi in termini non di invalidità caducante, ma di mera invalidità viziante; ne consegue che, in difetto di tempestiva impugnazione, gli atti in discorso si consolidano definitivamente. Ciò, del resto, risponde ad evidenti ragioni di certezza dei rapporti giuridici di diritto pubblico, potendo altrimenti l’edificazione di interi comparti essere automaticamente travolta da una sentenza emessa, magari a distanza di anni, all’esito di un giudizio afferente alla condizione urbanistica di un singolo fondo.