Interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione a baluardo del diritto di difesa di soggetti che possono essere potenzialmente incisi dalla decisione in un giudizio in cui non sono stati chiamati.
Si tratta di principio certamente interessante, da applicare non solo nel contenzioso tributario, ma anche in tutte le altre fattispecie in cui sussiste in un’effettiva “interdipendenza” tra le situazione giuridiche soggettive che costituiscono “il petitum” e la “causa petendi” del giudizio.

Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito (nella specie relative, rispettivamente, alla rettifica dei redditi di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione degli stessi a ciascun socio), la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti dei soci per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci), in violazione del principio del contraddittorio, non va dichiarata qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l’annullamento dell’accertamento nei confronti della società, atteso che, in tale caso, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento costituzionale; pertanto tali giudizi sono definibili in sede di legittimità con decisione nel merito di annullamento anche dell’accertamento nei confronti del socio.