Cassazione civile sez. III, 24/08/2023, (ud. 05/07/2023, dep. 24/08/2023), n.25197.

Infatti, l’istanza del creditore deve necessariamente essere “giudiziale”, ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l’accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass., sez. 1, 22/07/1976, n. 2898), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724; Cass., sez. 3, 20/04/2004, n. 7502; Cass., sez. 3, 18/05/2001, n. 6823).

Non costituisce, pertanto, valida “istanza” ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale, quale è la nota pro forma del 4 marzo 2013, inviata dal ricorrente alla debitrice principale (Cass., sez. 2, 14/01/1997, n. 283; e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall’esecuzione, come chiarito da Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724).

Poiché il primo atto di natura giudiziale esercitato è stato il ricorso monitorio, depositato nel 2015, il G. è incorso nella decadenza di cui all’art. 1957 c.c..