Segnalo provvedimento del Tribunale di Viterbo del 9.11.2023 che ha accolto la nostra eccezione come formulata nell’atto di opposizione.
In particolare avevamo così dedotto, richiamando orientamento della Suprema Corte di Cassazione:”La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798).”
Il Giudice, accogliendo la nostra eccezione, ha sospeso l’esecuzione sul pressuposto della mancata prova da parte del soggetto cessionario della prova nella successione del rapporto credito.