VIOLAZIONE DELL’ART. 58 TUB. MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA PROVA NELLA SUCCESSIONE DEL CREDITO.
Segnalo provvedimento del Tribunale di Viterbo del 9.11.2023 che ha accolto la nostra eccezione come formulata nell'atto di opposizione. In particolare avevamo così dedotto, richiamando orientamento della Suprema Corte di Cassazione:"La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di