In tema di mutuo, la rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l’applicabilità dell’ art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti. Con specifico riferimento all’usura bancaria quale ragione della pretesa restitutoria, che confermato la regola sopra detta statuendo che in tema di prescrizione il relativo termine decorre dalla data in cui si è verificato l’ultimo pagamento degli interessi usurari.