Dall’art. 95, d.lgs. n. 50/2016 si evince che i criteri di valutazione debbono essere pertinenti, oggettivi e idonei a valorizzare gli aspetti qualitativi (e anche ambientali e sociali) dell’offerta tecnica; a tal fine, la norma individua al comma 6 una serie di criteri aventi carattere dichiaratamente esemplificativo. In nessuna parte la disposizione, però, prevede che l’aspetto qualitativo dell’offerta e i correlati criteri debbano essere necessariamente valutati con modalità discrezionali di attribuzione dei punteggi.