Mentre in materia di SCIA sussiste una disciplina che postula espressamente l’applicazione dei requisiti procedurali e sostanziali di cui all’ art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 , la legge non contiene disposizioni simili in ordine alla CILA, venendo in rilievo con riferimento a quest’ultima un’attività non solo libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.