CENTRALE RISCHI, SEGNALAZIONE, PRESUPPOSTO DELLA MEDESIMA. Corte appello Milano sez. II, 18/11/2021, n.3374

Il ritardo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento non sono di per sé condizioni sufficienti per la segnalazione del debitore, da parte della Banca, alla Centrale Rischi, essendo necessario un quid pluris rappresentato da una situazione patrimoniale caratterizzata da grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile alla condizione di insolvenza, seppur non con essa coincidente.