In tema di società di capitali, l’amministratore di una società per azioni non può delegare a un terzo poteri che, per vastità dell’oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive e di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell’impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, in quanto attività di esclusiva spettanza degli amministratori.
AMMINISTRATORI DI SOCIETA’. QUALI POTERI DELEGABILI? Ecco cosa dice la Suprema Corte di Cassazione. Cassazione civile , sez. II , 03/08/2022 , n. 24068
Mario Cigliano2022-11-20T16:32:50+00:00Novembre 20th, 2022|Categorie: Società|Tag: AMMINISTRATORI, POTERI DELEGHE, SOCIETA'|