In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal Dpr n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della Pa, al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Cc, né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex articolo 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dal contratto. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell’istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, a contrario, il diritto dell’appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. La ratio della previsione è quella di assicurare all’Amministrazione la possibilità di valutare l’opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell’eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all’appaltatore sarà dovuto il rimborso di «maggiori oneri», a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso (M.Fin.)