Il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all’azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all’asserita illiceità dell’appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso.
Doppio termine di decadenza dall’impugnazione stragiudiziale e giudiziale in materia di appalto di manodopera
Mario Cigliano2023-01-06T19:07:44+00:00Gennaio 6th, 2023|Categorie: Cassazione civile|Tag: APPALTO MANODOPERA, COMUNICAZIONE SCRITTA, decadenza, IMPUGNATIVA, LAVORO, RECESSO RAPPORTO LAVORO, TERMINE DECADENZA|